La Consulta conferma il contributo unificato dinanzi al Giudice di pace

Pubblicato il 22 aprile 2011 Con ordinanza n. 143 del 20 aprile 2011, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dai Giudici di pace di Ficarolo, di Varazze e di Fermo avverso la norma di cui all'articolo 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che ha introdotto l'obbligo del pagamento del contributo unificato − pari a euro 30,00 oltre ad euro 8,00 per bollo, fino ad un massimo di euro 170,00 − anche in caso di proposizione di un ricorso innanzi al Giudice di Pace avverso sanzioni amministrative.

La disposizione è stata censurata dai giudici onorari in quanto, incidendo sulle procedure della predetta legge n. 689 del 1981, frapporrebbe “un ostacolo all'accesso alla giurisdizione, dato che numerose sanzioni amministrative, opponibili con il rimedio de quo, prevedono il pagamento di somme inferiori od uguali al contributo minimo di cui sopra, con la conseguenza che la censurata disposizione determinerebbe una vanificazione della tutela giurisdizionale offerta con l'annullamento di dette sanzioni”.

Diversa la lettura operata dalla Consulta, secondo cui la questione sarebbe da ritenere rilevante “solo nell'ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento”. Nella specie, per contro, i rimettenti “non indicano in base a quale disposizione l'inadempimento dell'obbligazione tributaria possa comportare l'ulteriore sanzione processuale dell'improcedibilità della domanda”; ne deriva l'inammissibilità delle relative ordinanze per “difetto di argomentazione sulla rilevanza”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy