La contestualità delle comunicazioni di mobilità va seguita in modo rigido

Pubblicato il 13 dicembre 2010 Nell'ambito della procedura di mobilità è fondamentale che sia rispettato il requisito della contestualità delle comunicazioni, al fine di far conoscere le ragioni del licenziamento ai lavoratori. E' l'importante principio fornito dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 24341/2010 che ha accolto il ricorso presentato da alcune operaie di un'impresa licenziate per cessazione dell'attività per le quale erano state assunte.

I giudici della Corte suprema hanno stabilito che il datore di lavoro non può far trascorrere un lasso di tempo tra la lettera di recesso spedita ai lavoratori e l'altra comunicazione da inviare agli uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali. Infatti non dovendo contenere la lettera inviata al lavoratore i motivi del recesso, il solo modo che ha il dipendente per venire a conoscenza delle ragioni della perdita del posto è la comunicazione fatta al sindacato. Pertanto assume valore fondamentale la contestualità della procedura comunicativa al fine di valutare la correttezza della scelta dei requisiti del collocamento in mobilità dei dipendenti.
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