La crisi non esclude la società di comodo

Pubblicato il 14 novembre 2017

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso dell’agenzia delle Entrate, avverso la pronuncia con cui la Ctr aveva annullato degli avvisi di accertamento notificati ad una società. L’Ufficio finanziario, in particolare, insisteva nel ritenere che la contribuente fosse una “società di comodo”, per aver dichiarato redditi molto bassi e non aver dunque superato la c.d. “soglia di operatività”; procedeva pertanto al recupero delle maggiori imposte.

Ma secondo i Giudici d’appello, la contrazione dei ricavi ben poteva trovare giustificazione in riferimento alla crisi del settore (come addotto dalla stessa contribuente) e ad alcune – tuttavia non precisate – difficoltà gestionali, nonché al contratto d’affitto d’azienda.

Secondo la Cassazione, al contrario – nel capovolgere il verdetto – detti elementi, specie se (come nel caso de quo) solo genericamente indicati, non valgono ad escludere l’esistenza di una società c.d. “di comodo”. Invero la contribuente, appurato di non aver conseguito la soglia di reddito presunta dalla legge, avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di particolari situazioni oggettive e straordinarie che lo avrebbero impedito; circostanze tuttavia non documentate.

Mancato raggiungimento soglia di reddito. Presunta “non operatività”, salvo prova contraria del contribuente

In occasione di detta pronuncia, la Corte Suprema – con ordinanza n. 26728 del 13 novembre 2017 - fissa dunque il seguente principio di diritto: attraverso la disciplina delle c.d. società di comodo si intende disincentivare l’uso improprio dello strumento societario, utilizzato come involucro per raggiungere scopi, anche di risparmio fiscale, diversi da quelli previsti dal legislatore per tale istituto. Il meccanismo deterrente consiste nel fissare un livello minimo di ricavi e proventi correlato al valore di determinati beni patrimoniali (presunzione di reddito minimo), il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società. Spetta eventualmente al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l’esistenza di oggettive situazioni di carattere straordinario, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che gli hanno impedito di raggiungere la soglia di operatività.

 

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