La Ctp non applica il nuovo redditometro

Pubblicato il 19 aprile 2013 La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 74/02/13 depositata il 18 aprile 2013, dichiara l'illegittimità del decreto del 24 dicembre 2012 del Ministero dell'economia concernente il nuovo redditometro.

I giudici - nell'affrontare l'impugnazione di due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008, emessi secondo il vecchio redditometro – ritengono che, se più favorevole al contribuente, è legittima l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni introdotte in materia di accertamento sintetico dal DL n. 78 del 2010, avendo questo apportato aggiornamenti di natura procedimentale e non sostanziale.

Inoltre, sul nuovo redditometro: nel richiamare l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 febbraio 2013, la Ctp evidenzia che, mentre le spese medie delle famiglie italiane sono stabilite secondo stime Istat, la norma che regolamenta l'accertamento sintetico fa riferimento al singolo contribuente; violati anche gli articoli della Costituzione e quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla privacy del cittadino, nonché il suo diritto alla difesa. Contestata l'attribuzione del reddito presunto secondo la localizzazione territoriale del contribuente e del nucleo familiare, senza una specifica differenziazione del territorio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy