La Ctp non applica il nuovo redditometro

Pubblicato il 19 aprile 2013 La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 74/02/13 depositata il 18 aprile 2013, dichiara l'illegittimità del decreto del 24 dicembre 2012 del Ministero dell'economia concernente il nuovo redditometro.

I giudici - nell'affrontare l'impugnazione di due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008, emessi secondo il vecchio redditometro – ritengono che, se più favorevole al contribuente, è legittima l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni introdotte in materia di accertamento sintetico dal DL n. 78 del 2010, avendo questo apportato aggiornamenti di natura procedimentale e non sostanziale.

Inoltre, sul nuovo redditometro: nel richiamare l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 febbraio 2013, la Ctp evidenzia che, mentre le spese medie delle famiglie italiane sono stabilite secondo stime Istat, la norma che regolamenta l'accertamento sintetico fa riferimento al singolo contribuente; violati anche gli articoli della Costituzione e quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla privacy del cittadino, nonché il suo diritto alla difesa. Contestata l'attribuzione del reddito presunto secondo la localizzazione territoriale del contribuente e del nucleo familiare, senza una specifica differenziazione del territorio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy