La decisione al giudice del Paese dove è stata effettuata l'offerta del finanziamento

Pubblicato il 09 aprile 2011 Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 8034 depositata l'8 aprile 2011, hanno sancito la giurisdizione del giudice italiano in una vicenda relativa alla richiesta di risarcimento danni proposta dalla società di gestione del risparmio Igm nei confronti di una pluralità di società di diritto estero in considerazione della cattiva gestione di fondi comuni per circa 21 milioni di euro.

La competenza del giudice nazionale è stata confermata in considerazione della circostanza che il luogo fisico dell'avvenuta offerta di finanziamento era avvenuta in Italia. Secondo le Sezioni unite civili, infatti, per l'individuazione del giudice a cui fare riferimento non era di rilievo né la nazionalità delle società coinvolte né il Paese del libro soci o quello dove era stato redatto il prospetto incriminato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy