La delega sulla sicurezza è valida se sono individuati i compiti

Pubblicato il 25 marzo 2013 La Cassazione penale, con la sentenza n. 11442 dell'11 marzo 2013, sottolinea la necessità dell'individuazione dei compiti di natura specificamente prevenzionistica che vengono trasferiti con delega; anche se tale requisito non sia esplicitamente preso in considerazione neppure dall'art. 16 del D.Lgs n. 81/2008, la dottrina ritiene che in sua assenza non sarebbe possibile neppure operare quel giudizio di idoneità e di adeguatezza delle risorse decisionali e finanziarie messe a disposizione del delegato.

Il caso riguarda la condanna, a seguito dell'infortunio occorso ad un lavoratore, del direttore di uno stabilimento per il reato di lesioni personali colpose, quale delegato alla sicurezza e coordinatore del servizio di ingegneria industriale. Il direttore ricorre evidenziando la responsabilità del delegato incaricato del rispetto delle norme antinfortunistiche.

I giudici di Cassazione – nel confermare il giudizio della Corte d'Appello - respingono il ricorso, rilevando inoltre l'assenza e la mancata sostituzione, già tempo prima del verificarsi dell'evento, del delegato. Assenza dalla quale sarebbe derivato l'obbligo per il delegante di assumere direttamente i compiti non più eseguiti dal delegato o di attribuire una nuova delega ad altro soggetto idoneo.
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