Credito Iva trimestrale, modello TR entro aprile

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Entro il 30 aprile 2026, i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre 2026 sono tenuti a presentare l’apposito modello Iva/TR. Si tratta dei soggetti passivi Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l’utilizzo in compensazione orizzontale. In alcuni casi è necessaria l’apposizione sull’istanza del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

Il modello TR può essere presentato direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Per la presentazione dell’Iva/TR valgono le medesime regole previste per la trasmissione delle dichiarazioni annuali, compresa quella secondo cui, se un’istanza trasmessa nei termini è scartata dal sistema, la stessa si considera tempestiva se viene ritrasmessa entro 5 giorni dalla data di comunicazione dei motivi di scarto.

Si rammenta che il credito Iva trimestrale – se di importo superiore a 30.000 euro – può essere richiesto a rimborso senza la prestazione di una garanzia nel caso in cui l'istanza sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di taluni requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.

Inoltre, i soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità derivanti dall'applicazione degli ISA beneficiano di un regime "premiale" che prevede, tra l'altro, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità (o dalla prestazione della garanzia) per la compensazione o il rimborso di crediti IVA entro i limiti di cui all'articolo 9-bis, comma 11 lett. a) e b) del D.L.n.50/2017. 

I limiti per l’apposizione del visto di conformità operano in deroga sia al limite ordinario di 5.000 euro previsto per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA sia a quello di 30.000 euro per l’accesso al rimborso. Occorre, inoltre, tenere presente che le soglie di 70.000/50.000 euro sono cumulative sia del credito Iva annuale che dei crediti IVA trimestrali.

Per saperne di più leggi l'Approfondimento che segue!

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