La depressione non esclude l'imputabilità

Pubblicato il 12 luglio 2011 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 27015 dell'11 luglio 2011, hanno rigettato il ricorso presentato da un uomo, per rapina e lesioni, dopo che lo stesso aveva sottratto dei soldi e sparato ad una persona.

La difesa dell'imputato lamentava che quest'ultimo fosse affetto da una grave forma di impulsività e difficoltà psichiche che rendevano fondata la richiesta di accertamento peritale volta ad accertare la sua incapacità di intendere e volere.

La Corte di legittimità ha, tuttavia, ritenuto infondate le istanza del ricorrente per la inidoneità della documentazione dallo stesso prodotta e dei richiami alle difficoltà psichiche dallo stesso sofferte. Ed infatti – precisa la Cassazione - le allegazioni presentate dalla difesa “non dimostrano affatto che il ricorrente non fosse capace di intendere e di volere, ma solo che lo stesso fosse nervoso ed inquieto, il che è bel altra cosa”. Senza contare che “la sindrome ansioso depressiva non è causa di esclusione dell’imputabilità, dovendo escludersi si tratti di una infermità in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere”.
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