La detassazione delle somme incentivanti con alcune incertezze per le retribuzioni di gennaio 2011

Pubblicato il 08 gennaio 2011 La legge n. 220/2010 (comunemente nota come Legge di stabilità), al comma 47 dell’articolo 1, estende l’agevolazione della detassazione del 10% alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti anche per il nuovo anno, il 2011.

Il disposto normativo non è però chiarissimo e si presta ad una duplice interpretazione, rendendo così difficile l’applicazione del beneficio alle retribuzioni che devono essere calcolate per il mese di gennaio. Il dubbio che prevale è se per potere beneficiare dello sconto fiscale sia necessaria la sottoscrizione del contratto aziendale. Nel caso si accettasse l’ipotesi dell’obbligatorietà, si andrebbe incontro ad un blocco del beneficio, che potrebbe essere erogato solo dopo la stipulazione di nuovi accordi aziendali.

Fino a tutto il 2010, la quasi totalità delle somme incentivate non risultava da accordi aziendali e/o territoriali, ma come previsto dal Dl n. 185/2008, il beneficio era esteso di anno in anno senza tener conto della sottoscrizione di un contratto aziendale da parte del datore di lavoro. Successivamente, è intervenuto il Decreto legge n. 78/2010, che ha introdotto l’articolo 53 con il quale si stabilisce che per il 2011 le somme agevolate sono quelle erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato “in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali” purchè correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa.

Dunque, sorge ora il problema di capire se le somme incentivate che prima si riferivano al 31/12/2010 e che ora la Legge di stabilità ha esteso al 31/12/2011, siano quelle derivanti da un accordo aziendale oppure no.

A sostegno dell’ipotesi che non serva l’intesa collettiva per poter beneficiare dello sconto fiscale vengono addotti alcuni motivi: si tratta di una estensione della disciplina già in vigore nel 2010, senza alcuna limitazione soggettiva e oggettiva; la Legge di stabilità, estendendo il limite di reddito dai 35mila ai 40mila euro, non ha attuato il sopraccitato articolo 53 che già lo prevedeva; per attuare effettivamente l’articolo 53 della manovra estiva 2010 sarebbe stato sufficiente una provvedimento amministrativo e non una legge ordinaria.
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