La detrazione Iva spetta anche senza PI se il numero identificativo è ottenuto in tempi ragionevoli

Pubblicato il 22 ottobre 2010

La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 21 ottobre 2010 relativa alla causa C-385/2009, spiega che per la detrazione dell’imposta sugli acquisti non è necessaria la partita Iva se tali spese sono antecedenti alla richiesta della stessa. Resta fermo che l’acquisizione del numero identificativo debba avvenire entro tempi ragionevoli.

 

Il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta detraibile è esigibile, dunque l’acquisizione della PI non è atto costitutivo del diritto in oggetto, ma è un requisito formale nel momento dei controlli: l’inosservanza del requisito è sanzionabile con ammenda amministrativa non con la negazione della detrazione. Inoltre si precisa che non si può impedire la detrazione se il soggetto passivo si registra in tempi ragionevoli dal momento della ricezione delle fatture. Sei mesi sono ritenuti tempi ragionevoli.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy