La differenza tra induzione e concussione

Pubblicato il 16 febbraio 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7495 del 15 febbraio 2013, si è pronunciata applicando le nuove norme introdotte dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, cosiddetta "Legge anticorruzione" e, in particolare, sulla distinzione tra le ipotesi punibili per il reato di concussione (articolo 317 Codice penale) o per quello di induzione (articolo 319-quater Codice penale). I giudici di legittimità hanno, nel dettaglio, sottolineato come il discrimine tra i due reati attenga non all'intensità psicologica della pressione esercitata dal Pubblico ufficiale, bensì alla qualità di detta pressione: minaccia o meno in senso giuridico.

Nella specie, rientrerebbe nell'ambito dell'articolo 319-quater la condotta del Pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ricevere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità.Conseguenze, queste, che non possono considerarsi un "male ingiusto" in quanto scaturiscono direttamente dalla legge. 
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