La distrazione dei beni collabora alla bancarotta

Pubblicato il 22 novembre 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 42923 del 21 novembre 2011, interviene in tema di bancarotta per distrazione (vendita sottocosto), emersa da assenti o insufficienti giustificazioni alla scomparsa di beni e attrezzature dal magazzino.

Il percorso delle attrezzature, trattandosi di beni strumentali di valore, “dovrebbe essere tracciabile, atteso che il mancato reperimento in bonis di cespiti e attrezzature dei quali il fallito ha certamente avuto la disponibilità rappresenta, in mancanza di una convincente ed esaustiva indicazione/spiegazione della loro sorte, elemento sintomatico della distrazione degli stessi” (così già la Cassazione nella sentenza n. 40085/2011).

Nel caso in esame, poi, la distrazione - che avrebbe contribuito alla bancarotta - è stata ammessa dal socio occulto di un'attività commerciale, dichiarata fallita successivamente ai fatti. Sebbene l’imputato sostenesse di essere entrato in gioco a dissesto avviato, la Corte ha deliberato che la partecipazione alla distrazione vale la condanna per il reato di bancarotta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy