La distrazione dei beni collabora alla bancarotta

Pubblicato il 22 novembre 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 42923 del 21 novembre 2011, interviene in tema di bancarotta per distrazione (vendita sottocosto), emersa da assenti o insufficienti giustificazioni alla scomparsa di beni e attrezzature dal magazzino.

Il percorso delle attrezzature, trattandosi di beni strumentali di valore, “dovrebbe essere tracciabile, atteso che il mancato reperimento in bonis di cespiti e attrezzature dei quali il fallito ha certamente avuto la disponibilità rappresenta, in mancanza di una convincente ed esaustiva indicazione/spiegazione della loro sorte, elemento sintomatico della distrazione degli stessi” (così già la Cassazione nella sentenza n. 40085/2011).

Nel caso in esame, poi, la distrazione - che avrebbe contribuito alla bancarotta - è stata ammessa dal socio occulto di un'attività commerciale, dichiarata fallita successivamente ai fatti. Sebbene l’imputato sostenesse di essere entrato in gioco a dissesto avviato, la Corte ha deliberato che la partecipazione alla distrazione vale la condanna per il reato di bancarotta.
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