La Finanziaria 2008 pone difficoltà sulla gestione degli strumenti finanziari delle banche

Pubblicato il 29 marzo 2010 Per gli istituti bancari che adottano i principi contabili internazionali rimangono dubbi circa il regime transitorio che traghetta il passaggio dal principio della neutralità a quello della derivazione rafforzata, ex lege 244/2007, relativamente alla gestione degli strumenti finanziari Hft – detenuti per la negoziazione – e Afs – disponibili per la vendita – negli esercizi in corso al 31 dicembre 2007.

Ai dubbi della disciplina transitoria si contrappone, tuttavia, la chiarezza delle fiscalità a regime.

Tra le incertezze sulla gestione degli strumenti finanziari evidenziamo quella circa i titoli del comparto Afs: possono essere state dedotte in precedenza svalutazioni imputate al patrimonio che con la Finanziaria 2008 non è possibile dedurre. La questione, inerente all’Ires, è se le successive riprese di valore imputate a patrimonio debbano ritenersi riassorbimento fiscale rilevante. Per Assonime – circolare 39/2009 – le riprese di valore sono imponibili.

Ma altri nodi emergono nei calcoli delle banche sugli strumenti finanziari, come la doppia posizione delle Entrate che, con le circolari 27 e 33 del 2009, afferma che ai fini Irap le componenti valutative pregresse delle azioni Hft sono rilevanti solo in sede di realizzo del titolo, ma, ai fini Ires, invece, i disallineamenti del regime transitorio rientrano non solo per realizzo, ma anche per riassorbimento (ossia per valutazioni effettuate negli esercizi successivi a quello in corso al 2007 con segno opposto a quelle rilevate alla stessa data. Il dubbio è se la circolare 33 abbia superato o meno le regole della circolare 27 o se effettivamente sussista la differenza ai fini delle due imposte del regime transitorio.
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