La garanzia dell’ipoteca solo nel caso di rischio effettivo di insolvenza del debitore

Pubblicato il 06 ottobre 2010

I giudici della Ctp di Roma, con la sentenza n. 283/50/2010 dell'8 luglio, offrono un’importante pronuncia in merito alla possibilità di iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore. Vi affermano che l’iscrizione dell’ipoteca, come strumento cautelare, è ammessa solo in casi eccezionali. Vi deve essere, cioè, il rischio concreto che il debitore risulti insolvente e, inoltre, si debbono presentare le condizioni che fanno temere che egli possa disperdere il proprio patrimonio.

L’onere della prova grava sull’Agente della riscossione, tenuto a dimostrare che il contribuente ha effettivamente posto in essere, o sta per farlo, atti o comportamenti tali da mettere a rischio il credito vantato dal Fisco. Vi dev'essere dunque un fondato timore che il Fisco stia per perdere il proprio credito per consentire l’iscrizione di un’ipoteca sui beni immobili del debitore.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy