La legge Balduzzi non riguarda solo i casi di particolare difficoltà

Pubblicato il 18 novembre 2014 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 47289 del 17 novembre 2014 – è errato affermare che l'innovazione introdotta dalla Legge Balduzzi in materia di responsabilità medica trovi applicazione solo nei casi di particolare difficoltà.

Alla stregua della logica della norma – si legge nel testo della decisione – la regola d'imputazione soggettiva della sola colpa lieve non interviene in tutte le situazioni in cui, nel corso del trattamento, vi sia stata, in qualche frangente, l'attuazione di una direttiva corroborata.

Occorre, in realtà, individuare la causa dell'evento, il rischio che in esso si è concretizzato nonché comprendere se la gestione di quello specifico rischio sia governata da linee guida qualificate, se il professionista si sia attenuto ad esse, e se, infine, nonostante tale complessivo ossequio ai suggerimenti accreditati, vi sia stato alcun errore e, eventualmente, se esso sia rimarchevole o meno.

In conclusione – si legge nel testo della decisione – l'indagine sulla correttezza della condotta medica potrà esulare dall'ambito segnato da accreditate direttive scientifiche quando tali direttive manchino o quando la questione concerna un aspetto del trattamento che esuli dal tema dell'aderenza alle linee guida medesime.
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