La liquidazione della società non interferisce sulla dichiarazione integrativa

Pubblicato il 27 aprile 2012 Il fatto che una società sia stata posta in liquidazione non muta il termine fissato dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/98, per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore (entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva).

La rilevante precisazione giunge dall'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 41/E del 26 aprile 2012, che afferma come la rettifica dei dati dichiarati, da eseguire non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, va riferita agli ordinari termini di presentazione della dichiarazione.

La tempistica, dunque, non viene scalfita dall'accadimento di un evento straordinario come la liquidazione societaria, la quale richiede che il contribuente sia assoggettato, per l'anno in cui avviene la liquidazione, a due dichiarazioni – una ante ed una post liquidazione.

In conclusione, il “periodo di imposta successivo”, quale lasso di tempo per eseguire l'adempimento, deve essere unitariamente considerato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy