La mancata compilazione quadro VC non pregiudica lo status di esportatore abituale

Pubblicato il 08 maggio 2015 Nel rispondere all’interrogazione parlamentare sulle conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del quadro VC della dichiarazione annuale Iva da parte dell'esportatore abituale, il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti in Commissione finanze alla Camera (risposta n. 5-05529 del 7 maggio 2015) ha riportato il pensiero dell'Agenzia delle Entrate, secondo il quale la pretesa tributaria, derivante dalla mancata compilazione del quadro VC, non pregiudica l'utilizzo del plafond di esportatore abituale e l'Amministrazione finanziaria non può abbandonare tale pretesa basandosi sul presupposto che conta solo il comportamento concludente dell'operatore.

La facoltà di scegliere un determinato regime opzionale Iva non è subordinata all'adozione di forme particolari, potendosi chiaramente desumere dal comportamento “concludente” del soggetto, a condizione che questo sia concretamente verificabile.

Ne deriva che anche per l'abbandono del contenzioso è necessaria una valutazione caso per caso, che tenga “anche” conto del comportamento del fornitore dell’esportatore (esempio: modalità di tenuta delle scritture contabili).

Nel caso in cui, infatti, il fornitore abbia adempiuto correttamente ai propri doveri sostanziali (invio telematico della dichiarazione d'intento fino al 2014 e riscontro telematico dell'invio da parte dell'esportatore a partire dal 2015), anche se alcuni requisiti formali sono stati omessi, l'Amministrazione finanziaria non può rinunciare automaticamente al recupero del tributo.

L'Agenzia potrà, comunque, eseguire i relativi controlli e applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, evitando il recupero della mancata applicazione dell'Iva, ferma restando l'applicazione delle sanzioni.
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