La natura amministrativa dei giudizi disciplinari

Pubblicato il 27 maggio 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11068 del 26 maggio 2011, ha spiegato che i Consigli degli ordini professionali, quando operano in materia disciplinare, esercitano funzioni non giurisdizionali ma amministrative, che rappresentano il potere attribuito loro per legge “per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza all'ordine il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che intende perseguire”.

Ne consegue che, nei giudizi disciplinari nei confronti del professionista, deve essere dato rilievo all'iter del procedimento e alla possibilità che l'incolpato abbia avuto modo di avere conoscenza dell'addebito e di discolparsi senza che sia richiesta, per contro, “una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito”, e che l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non vada fatta alla stregua di un confronto meramente formale.

Nella specie, è stato ritenuto valido un procedimento disciplinare a cui era stato sottoposto un geometra senza che allo stesso fossero stati dettagliatamente contestati  i fatti, oggetto, questi, di una precedente pronuncia penale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy