La notifica preliminare non sostituisce la comunicazione per il “Decreto capannoni”

Pubblicato il 05 gennaio 2015 A seguito di richiesta di chiarimenti, la Commissione interpelli in materia di sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 26 del 31 dicembre 2014, ha specificato che, la notifica preliminare ex art. 99, D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del committente o del responsabile dei lavori:

- ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all’organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni;

- non sostituisce la comunicazione ex art. 67 del medesimo decreto legislativo che è di competenza del datore di lavoro, va fatta all’Azienda Sanitaria Locale ed ha la finalità di informare l’organo di vigilanza, al fine di consentirgli di dare preventive indicazioni tecniche atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro, in caso di costruzione e realizzazione di edifici e locali da adibire a lavorazioni industriali nonché ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti.
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