La P.a. revoca l'appalto? Può scattare la responsabilità precontrattuale

Pubblicato il 12 settembre 2011 Rientra nel potere della pubblica amministratore revocare una gara di appalto indetta e giunta alla fase avanzata di espletamento qualora sia necessario modificare del tutto l'originario progetto, per ragioni di interesse pubblico.

La legittimità della revoca non fa venire meno, dall'altra parte, la responsabilità della p.a. per aver ingenerato "affidamenti suscitati nella impresa dagli atti della procedura ad evidenza pubblica poi rimossi". Pertanto l'ente pubblico risponde di responsabilità precontrattuale per la violazione dei doveri di lealtà e di buona fede di cui all'art. 1337 del codice civile. Infatti è stata notificata ai concorrenti in ampio ritardo la nuova valutazione dell’interesse pubblico e la conseguente inadeguatezza della gara indetta.

Con queste motivazioni il Consiglio di stato, con sentenza del 5 settembre 2011, n. 5002, ha confermata la sentenza del Tar circa il riconoscimento di una somma per il risarcimento del danno patito dalle concorrenti partecipanti alla gara pubblica poi revocata.
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