La preclusione da giudicato rischia di impedire il contrasto all'abuso

Pubblicato il 21 settembre 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18907 del 16 settembre 2011, ha precisato come, in materia di Iva, la nozione di fattura inesistente faccia riferimento “non solo all'ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'ipotesi, ricorrente nella specie, di inesistenza soggettiva”.

Nel testo della decisione i giudici di legittimità si sono pronunciati, respingendolo, sul ricorso presentato da una donna la quale, impugnando una rettifica Iva basata su fatture soggettivamente inesistenti, aveva eccepito la preclusione da giudicato in considerazione del fatto che per un'annualità di imposta precedente e sulla base degli stessi criteri di accertamento era già stata emessa, nei propri confronti, una sentenza definitiva.

La Suprema corte, in particolare, ha evidenziato “il rischio che la proiezione del giudicato oltre il periodo di imposta che ne costituisce lo specifico oggetto possa, in concreto, tradursi in un impedimento alla compiuta realizzazione del contrasto all'abuso del diritto”, in quanto la preclusione da giudicato finirebbe col paralizzare l'accertamento di condotte elusive per le successive annualità di imposte, anche, magari, temporalmente distanti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy