La presenza del parco giochi non determina l’assunzione di alcun obbligo di sorveglianza in capo al ristoratore

Pubblicato il 22 maggio 2013 La Terza sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 12401 del 21 maggio 2013, ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un ristorante avverso la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile, e quindi tenuto al risarcimento del danno, per l’infortunio che era occorso al figlio di un cliente mentre giocava nel parco giochi messo a disposizione dal ristoratore medesimo.

Secondo la Suprema corte, in particolare, la circostanza che il ristoratore metta a disposizione dei clienti un parco giochi a perfetta regola d’arte non determina a carico dello stesso alcun obbligo di sorveglianza dei minori intenti all’uso delle relative attrezzature.

Anche in presenza del parco giochi, ossia, il ristoratore non assume obbligazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle prese con il contratto di ristorazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Telecomunicazioni. Addendum dell'11/11/2025

16/12/2025

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di accordo del 28/11/2025

16/12/2025

Sdoganamento centralizzato all’importazione: fase 2 dal 16 dicembre

16/12/2025

Pace contributiva 2024–2025: ultimi giorni per la domanda

16/12/2025

Pagamenti PA ai professionisti: il no dei commercialisti al blocco dei compensi

16/12/2025

Relazione RPCT anticorruzione 2025: proroga ANAC al 31 gennaio 2026

16/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy