La prevalenza guida la deducibilità

Pubblicato il 04 agosto 2009

Il Fisco (documento di prassi 200/E/2009) interpreta l’articolo 96 del TUIR, dirigendo verso il criterio della prevalenza dell’attività il chiarimento domandato da una Società per azioni che nell’oggetto sociale ha inclusa la gestione operativa, per conto dei Comuni titolari del servizio farmaceutico, delle attività di acquisto e di distribuzione delle specialità medicinali e degli articoli sanitari.

L’appena riferito articolo del Testo unico sancisce che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, gli interessi passivi e gli oneri assimilati che originano da rapporti aventi causa finanziaria possano andare dedotti fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati. E che l’eventuale eccedenza di interessi passivi possa andare dedotta nell’esercizio nel limite del 30 per cento del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica (ROL). Infine, che l’ulteriore eccedenza possa essere riportata, senza alcun limite temporale, negli esercizi successivi e dedotta se inferiore al 30 per cento del ROL di competenza.

Quanto sopra detto, l’istanza da cui origina la risoluzione delle Entrate riguarda precisamente il comma 5 dell’articolo, come introdotto dalla Finanziaria per il 2008, il cui contenuto esclude dal campo di applicazione della norma alcuni (determinati) soggetti, che possono pertanto procedere alla deduzione integrale degli interessi passivi, purché inerenti all’attività d’impresa. Tra essi, le società il cui capitale sociale sia sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

Benché il disposto sia generico, potendo indurre a ritenere che per godere dell’esclusione dall’applicazione dell’articolo 96 del TUIR le attività ivi elencate (nella fattispecie, la gestione di impianti per lo smaltimento e la depurazione) possano essere esercitate anche in via non esclusiva, l’Agenzia fiscale ritiene piuttosto che quelle stesse attività richiamate debbano essere esercitate in via prevalente, con riferimento al volume dei ricavi conseguiti.

Perciò, se il volume di ricavi è superiore a quello relativo all’attività cui invece è applicabile il regime di indeducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati, la società dovrà ritenersi esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR e potrà dedurre per intero gli interessi passivi e gli oneri assimilati derivanti da rapporti con causa finanziaria. Diversamente, la società sarà tenuta ad applicare l’articolo 96 del TUIR, a nulla rilevando l’esercizio di una delle attività elencate nel quinto comma.

Alessia Lupoi

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