La procura speciale al rappresentante per l’assistenza fiscale è esente da bollo

Pubblicato il 10 febbraio 2011 Con la risoluzione n. 13/E del 9 febbraio 2011, l’agenzia delle Entrate scioglie alcuni nodi riguardanti il corretto trattamento tributario applicabile alle procure speciali, di cui all’articolo 63 del DPR n. 600/73 e all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 218/97.

La richiesta di consulenza giuridica è sorta a seguito di quanto disposto nell'articolo 5, comma 1, della tabella allegata al Dpr 642/72 - sulla disciplina dell'imposta di bollo - secondo la quale sono esenti dal bollo “gli atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie”.

Gli uffici delle Entrate, spesso, hanno considerato la procura speciale come un atto non necessario da produrre all’ufficio competente in relazione all’applicazione di una norma tributaria e, di conseguenza, non rientrante nel regime di esenzione dall’imposta di bollo di cui al citato articolo 5. A questa pratica, però, si è contrapposta una antitetica, secondo cui la procura speciale in esame sarebbe esente dall’imposta di bollo in “quanto atto presentato all’ufficio ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”.

Da qui una serie di dubbi, che hanno richiesto il definitivo intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia. La conclusione cui giunge la risoluzione n. 13/E/2011 è che le procure speciali che vengono conferite dai contribuenti ai professionisti per essere assistiti o rappresentati dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria non sono soggette all’imposta di bollo di 14,62 euro. La condizione di tale esenzione è che la procura riguardi l’assistenza e la rappresentanza fiscale del contribuente. Cioè preveda il compimento di atti, il rilascio di copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, la presentazione di dichiarazioni o denunzie e la presentazione di documenti e copie presso gli uffici finanziari.

In virtù, poi, del rapporto di imprescindibilità e necessarietà tra la procura e l’autentica, tanto che la procura può validamente essere presentata presso gli uffici finanziari solo se autenticata, l’Agenzia conclude che anche le autentiche di firma non sono soggette all'imposta di bollo. Ultima precisazione è che come tutti i documenti rilasciati in esenzione dal tributo di bollo, questi devono indicare l'uso per il quale la procura e la relativa autentica da parte del professionista sono state rilasciate. L’esenzione, inoltre, vale anche nel caso in cui l’attività di autentica della sottoscrizione sia esercitata dal pubblico ufficiale (notaio, funzionario delegato della PA).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

CCNL Alimentari cooperative - Flash

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Transizione 4.0, istruzioni GSE per la compilazione dei moduli

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy