La prova per testi resa in sede penale é indizio nel processo fiscale

Pubblicato il 15 maggio 2010

Con sentenza n. 11785 del 14 maggio 2010, la Cassazione, pur escludendo la possibilità di un automatico recepimento della pronuncia penale nel contenzioso fiscale, ha spiegato che le testimonianze e le indagini peritali svolte in un processo penale, nonché la stessa decisione resa in tale sede, possono costituire elementi indiziari utili utilizzabili dal giudice fiscale ai fini della decisione nel procedimento tributario instaurato per ottenere l'annullamento dell'accertamento. In particolare – si legge nel testo della decisione - il principio del divieto della testimonianza nel giudizio tributario impedisce che detta prova venga assunta nel processo fiscale ma non implica l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle risultanze della stessa, qualora questa venga resa in un diverso giudizio penale.

Sempre in materia di contenzioso fiscale, la Cassazione, questa volta a Sezioni unite, con la sentenza n. 11722 (14 maggio), ha spiegato che nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, la stessa deve essere motivata come se fosse un atto propriamente impositivo; in questi casi – continua la Corte – la motivazione può essere fornita per relationem ad altro atto che costituisce il presupposto dell'imposizione, purché vengano, comunque, indicati gli estremi anche relativi alla pubblicazione dello stesso atto. Nella cartella, in definitiva, dovranno essere indicati gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.

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