La qualificazione della velocità spetta agli accertatori

Pubblicato il 25 febbraio 2011 La Cassazione, con sentenza 2298 del 31 gennaio 2011, ha accolto il ricorso presentato dal ministero dell'Interno avverso la decisione con cui il Giudice di pace di Rovigo aveva annullato un verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale per velocità non moderata nell'attraversamento di un centro abitato.

Il giudice di pace aveva aderito alle doglianze dell'automobilista che si era opposto al verbale ritenendo che gli agenti accertatori, invece di contestare la velocità elevata ed indicarla nel verbale stesso, avevano contestato una velocità non moderata nell'attraversamento di un centro abitato (articolo 141 C.d.S.) senza adeguatamente motivare e descrivere l'addebito.

Diversa la posizione della Corte di legittimità, secondo cui la qualificazione della velocità pericolosa compete agli agenti accertatori; in ogni caso – si legge nel testo della decisione - “la concorrenza delle circostanze dell'eccesso di velocità in centro abitato e dell'ora notturna giustificavano pienamente la contestazione della violazione dell'art. 141 C.d.S., comma 3, piuttosto che questa dell'art.142 C.d.S., comma 1 e le conseguenti maggiori sanzioni".
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