Soggettività fiscale della stabile organizzazione: il chiarimento delle Entrate
Pubblicato il 28 luglio 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Quando una stabile organizzazione assume autonoma soggettività fiscale rispetto alla casa madre?
Questo è il dubbio che viene sciolto dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 193 del 24 luglio 2025
Il documento di prassi fornisce chiarimenti operativi in materia di IVA, ribadendo che la valutazione del ruolo della branch non può essere astratta, ma deve basarsi su un’analisi concreta delle attività effettivamente svolte.
Al centro della risposta c’è il principio secondo cui una stabile organizzazione, pur priva di autonomia giuridica, può comunque essere considerata soggetto passivo d’imposta se interviene in modo qualificante nelle operazioni commerciali sul territorio italiano. In particolare, se partecipa con un contributo attivo e sostanziale alle cessioni di beni o prestazioni di servizi, diventa titolare degli adempimenti tributari previsti dalla normativa nazionale ed europea.
Questo chiarimento ha rilevanti implicazioni per i gruppi multinazionali con sedi estere che operano attraverso branch italiane, poiché condiziona direttamente la qualificazione IVA delle operazioni e determina chi è responsabile degli obblighi impositivi: se la casa madre o la sua stabile organizzazione in Italia.
Il caso concreto
La questione analizzata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 193/2025 riguarda una società con sede in un Paese dell’Unione Europea, attiva nel commercio all’ingrosso di strumentazione scientifica avanzata utilizzata, tra l’altro, per esami clinici, ricerca medica e controlli di qualità. La società, appartenente al Gruppo Beta, opera in Italia tramite una propria stabile organizzazione che si occupa della vendita dei prodotti e della relativa assistenza post-vendita.
A seguito di una riorganizzazione interna del gruppo, la stabile organizzazione italiana ha assunto un ruolo rilevante nella gestione commerciale dei segmenti di business Delta, Delta 1 e X1, curando direttamente attività di marketing, gestione clienti, offerte personalizzate e strategie di vendita. La società istante, tramite la branch italiana, ha quindi presentato un’istanza di interpello qualificatorio per chiarire se e quando la stabile organizzazione possa essere considerata soggetto passivo d’imposta, ossia responsabile degli obblighi IVA per le operazioni effettuate sul territorio italiano, anche nei casi in cui i beni siano spediti direttamente dalla casa madre estera ai clienti italiani.
Il dubbio nasce anche dal contrasto tra l’interpretazione tradizionale del Comitato IVA (Working Paper 857/2015), che qualifica tali operazioni come semplici cessioni intracomunitarie, e l’orientamento più recente dell’Agenzia, che invece valuta il coinvolgimento concreto della branch per determinare la rilevanza fiscale. Da qui la necessità di chiarire in quali casi la stabile organizzazione italiana debba assolvere direttamente agli adempimenti IVA, compresa l’emissione di fatture elettroniche, l’integrazione di quelle ricevute dalla casa madre e la presentazione dei modelli Intrastat.
Contesto normativo: quando la stabile organizzazione assume rilevanza fiscale ai fini IVA
L’IVA delle operazioni commerciali effettuate attraverso una stabile organizzazione italiana richiede una valutazione attenta, basata non su schemi predefiniti, ma sull’effettivo ruolo svolto dalla branch in ciascuna transazione. Sul piano europeo, l’articolo 192‑bis della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che una società con sede in un altro Stato UE non si considera “stabilita” in Italia se la sua stabile organizzazione non partecipa concretamente alle operazioni rilevanti. Questo significa che l’obbligo fiscale continua a gravare sulla casa madre, a meno che la branch non intervenga attivamente nella vendita o prestazione di servizi.
Il Regolamento UE n. 282/2011, nell’articolo 53, chiarisce quali siano le condizioni per riconoscere questa partecipazione come qualificante:
- da un lato la branch deve disporre di una presenza durevole e di risorse umane e tecniche adeguate;
- dall’altro, tali risorse devono essere effettivamente utilizzate nelle operazioni, prima o durante la loro realizzazione.
Di conseguenza, non basta che la stabile organizzazione esista formalmente: occorre che svolga un ruolo funzionale alla transazione.
A livello nazionale, il D.P.R. n. 633/1972 conferma questi principi. In particolare, l’articolo 7, comma 1, lettera d) stabilisce che una stabile organizzazione può essere considerata soggetto passivo IVA per operazioni attive e passive a essa imputabili. L’articolo 17, comma 2, prevede l’applicazione del reverse charge per operazioni con soggetti passivi italiani quando la cessione è compiuta da un soggetto non residente; il comma 4 richiede che la branch emetta fatture ed espleti direttamente l’IVA per le vendite interne realizzate sul territorio dello Stato.
Dal punto di vista della prassi amministrativa, l’Agenzia delle Entrate ha consolidato una linea interpretativa coerente:
- la stabile organizzazione assume rilevanza fiscale solo se interviene attivamente e sostanzialmente nell’operazione, come emerge anche da precedenti risposte ad interpello (n. 52/2021; 57, 336 e 374/2023). In assenza di tale intervento qualificante, gli adempimenti restano in capo alla casa madre estera, anche per gli acquisti e le consegne di beni.
Entrate: il principio dell’intervento qualificante
Nella risposta a interpello n. 193 del 24 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate assume una posizione netta e coerente con la propria linea interpretativa consolidata, riaffermando che il ruolo della stabile organizzazione italiana va valutato sulla base dell’effettiva partecipazione alle operazioni commerciali, non potendosi limitare a considerazioni astratte o formali.
Nel caso specifico, l’Agenzia riconosce che la branch italiana esercita un ruolo qualificante nelle cessioni di beni effettuate dalla casa madre nei confronti di clienti italiani, quando essa gestisce con autonomia i rapporti con la clientela, programma attività di marketing e può autorizzare prezzi e sconti. In tali casi, la stabile organizzazione è considerata fiscalmente rilevante, assume il ruolo di soggetto passivo IVA e deve adempiere ai conseguenti obblighi, tra cui l’integrazione delle fatture ricevute dalla casa madre (reverse charge), la presentazione dei modelli Intrastat e l’emissione delle fatture elettroniche verso i clienti finali.
Tuttavia, l’Agenzia precisa anche quando tale intervento non può considerarsi qualificante: ad esempio, per gli acquisti effettuati esclusivamente dalla casa madre da fornitori italiani o extra-UE, anche se funzionali ad operazioni poi completate dalla stabile organizzazione. In questi casi, infatti, il personale della branch si limita ad attività di supporto – come la valutazione economica o l’aggiornamento dei dati di magazzino – che, pur rilevanti sul piano gestionale, non incidono sulla fase contrattuale o esecutiva della transazione, né configurano un coinvolgimento diretto nella conclusione dell’accordo commerciale. Di conseguenza, gli obblighi IVA ricadono direttamente sulla casa madre, mentre la stabile organizzazione dovrà comunque curare una contabilità separata, registrando tali operazioni in un apposito modulo sezionale e distinguendole chiaramente da quelle riferite alla propria partita IVA.
Superamento dell’impostazione del Comitato IVA e affermazione del principio di sostanza
Un aspetto particolarmente rilevante della risposta n. 193/2025 è il superamento implicito dell’orientamento espresso dal Comitato IVA nel Working Paper n. 857/2015, richiamato dalla società istante. Secondo quella posizione, largamente condivisa per anni, le vendite con consegna diretta dal Paese della casa madre al cliente finale italiano — anche in presenza di una stabile organizzazione in Italia — avrebbero dovuto essere qualificate come cessioni intracomunitarie tra il soggetto estero e il cliente, escludendo quindi il coinvolgimento fiscale della branch italiana.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non aderisce più a questa impostazione, affermando con chiarezza un principio di sostanza economica. In altre parole, non è più la modalità logistica della consegna (diretta dal magazzino estero al cliente) a determinare la natura dell’operazione, bensì l’effettivo ruolo svolto dalla stabile organizzazione nella costruzione e finalizzazione della transazione. Se la branch italiana partecipa attivamente alla vendita — attraverso attività negoziali, marketing, contatti diretti con il cliente e autonomia commerciale — allora è questa a dover assolvere gli obblighi IVA come se fosse essa stessa l’autrice della cessione. Si tratta di un cambiamento di prospettiva rilevante, che ribalta la precedente centralità del “trasporto diretto” a favore di una valutazione fondata sulla realtà operativa.
Questa evoluzione rende evidente come, per l’Agenzia, sia la sostanza a prevalere sulla forma, allineando la prassi nazionale a un’interpretazione più aderente ai principi generali dell’ordinamento IVA europeo e al crescente orientamento giurisprudenziale che privilegia la ricostruzione funzionale delle operazioni.
Adempimenti fiscali e obblighi di separazione contabile
In coerenza con l’approccio sostanziale adottato, l’Agenzia delle Entrate sottolinea anche l’importanza di garantire una chiara distinzione tra le operazioni riconducibili alla casa madre e quelle riferibili alla stabile organizzazione italiana. La branch, come anticipato, quando assume il ruolo di soggetto passivo IVA, è tenuta a integrare le fatture ricevute dalla casa madre per gli acquisti intracomunitari (mediante reverse charge) e a emettere fatture elettroniche per le vendite effettuate ai clienti italiani.
Inoltre, le operazioni devono essere annotate su registri IVA separati, evitando ogni commistione tra le attività contabili della sede estera e quelle della stabile organizzazione. Tale separazione deve riflettersi anche nella dichiarazione annuale IVA, dove è richiesto l’utilizzo di moduli distinti per registrare, ad esempio, gli acquisti imputabili alla casa madre ma territorialmente rilevanti in Italia.
L’obiettivo di questi adempimenti è duplice:
- da una parte, garantire la corretta identificazione del soggetto passivo per ogni operazione;
- dall’altra, assicurare trasparenza e tracciabilità nei rapporti fiscali tra casa madre e branch.
Anche sotto il profilo contabile, dunque, si rafforza il principio secondo cui la rilevanza tributaria deriva dall’effettiva portata dell’intervento svolto, e non da etichette formali o da configurazioni organizzative predefinite.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: