La quietanza simulata non può provarsi per testi

Pubblicato il 09 settembre 2015

La simulazione assoluta della quietanza non può essere provata mediante prova per testi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 17329 depositata il 31 agosto 2015, rigettando ricorso di una s.r.l. creditrice, avverso la pronuncia con cui veniva confermata la revoca del decreto ingiuntivo dapprima emesso, per mancato pagamento, nei confronti di altra società.

La Corte d'appello, in particolare non aveva ritenuto provata la simulazione della quietanza e dunque, dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni di pagamento, atteso che parte creditrice aveva inteso assolvervi mediante prova testimoniale.

Nel rigettare le cesure della ricorrente, la Cassazione ha ribadito il proprio costante insegnamento, secondo cui non è ammessa la prova testimoniale della simulazione della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta.

Vi osta infatti l'art. 2726 c.c. che, estendendo al pagamento il divieto sancito dall'art. 2722 c.c. – di provare cioè con testimoni patti aggiunti o contrari ai documenti contrattuali – esclude che tale mezzo istruttorio possa dimostrare l' accordo simulatorio concluso al fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza .

La simulazione, infatti, si configura nei confronti della quietanza come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, per l'appunto, il combinato disposto di cui agli artt. 2722 e 2726 c.c vieta di provare con testimoni, in contrasto con la documentazione di pagamento.   

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy