La regolarizzazione delle case fantasma entro il 2010

Pubblicato il 17 novembre 2010 Il 31 dicembre 2010 scadrà l'obbligo per la regolarizzazione delle case fantasma per come prescritto dall'articolo 19 del Decreto legge 78/2010.

I proprietari di fabbricati non dichiarati dovranno procedere con l'accatastamento o la denuncia di variazione dell'immobile entro il 2010, regolarizzando, altresì, le proprie posizioni fiscali per gli anni pregressi, non oltre, però, il quinto anno precedente. Niente regolarizzazione fiscale per i fabbricati rurali il cui reddito è già compreso in quello dominicale dei terreni.

L'accatastamento o la denuncia di variazione dovranno essere predisposte da un tecnico professionista appositamente incaricato il quale provvederà, per gli incombenti, all'utilizzo dei programmi Pregeo, per l'aggiornamento della mappa mediante tipo mappale, e Docfa, per l'iscrizione al catasto fabbricati con proposta di rendita.

Una volta eseguito l'accatastamento, il proprietario dovrà provvedere a predisporre la documentazione tecnica da allegare alla denuncia di inizio attività in sanatoria a seconda del tipo di fabbricato da sanare. In caso di fabbricati rurali, sarà sufficiente la presentazione di una Dia in sanatoria senza oneri di concessione e urbanizzazione; per contro, in caso di fabbricati di tipo civile o industriale, la Dia in sanatoria sarà accompagnata dal pagamento dei tributi di concessione e urbanizzazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy