La residenza fiscale in Italia richiede prove certe anche diverse da quelle dello Statuto

Pubblicato il 05 novembre 2012 Ricade sull’Amministrazione finanziaria, nel momento della contestazione, l’onere di provare una presunta esterovestizione di una società straniera. In altri termini, spetta al Fisco fornire gli elementi idonei a dimostrare che la società straniera ha la sua sede in Italia contrariamente a quanto emerge da alcuni documenti ufficiali, come l’atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’intestazione dei conti correnti esteri e in valuta straniera.

Questo il principio espresso dalla Ctr Lombardia nella sentenza n. 111/20/12.

Solo attraverso una rigorosa ricostruzione della natura della società da parte del Fisco – secondo i giudici regionali – si può evitare che l’atto impositivo emesso dall’Ufficio venga dichiarato nullo. La prova fornita, ovviamente, deve essere certa e non può fondarsi – come nel caso di specie – sulle dichiarazioni rese da altro manager di società lussemburghese del gruppo, dal momento che tali prove non possono essere considerate adeguate e di conseguenza sono da ritenersi prive di “rilevanza in merito alla controversia”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy