La revoca della condanna si estende alla confisca, anche se già eseguita

Pubblicato il 22 febbraio 2018

La Cassazione in tema di omessa Iva sotto soglia

La revoca della condanna per un reato che sia stato oggetto di abolitio criminis comporta la revoca di tutte le statuizioni accessorie che presuppongono la condanna medesima, compresa la confisca dei beni sequestrati.

La natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente, infatti, impone al giudice dell'esecuzione, qualora sia stata abrogata la norma incriminatrice di riferimento, di revocare ai sensi dell'articolo 673 del Codice di procedura penale, la sentenza irrevocabile di condanna anche nella parte relativa alla confisca.

Questo accade anche nel caso in cui venga disposta la revoca della condanna per omesso versamento Iva a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 158/2015 che ha innalzato la soglia di punibilità a 250mila euro.

Così la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8421 depositata il 21 febbraio 2018, con cui è stato annullato, senza rinvio, il provvedimento di confisca che era stato impartito a seguito di condanna definitiva per omesso versamento di Iva quando la soglia di punibilità vigente era di 50mila euro.

Confisca eseguita? Restituzione dei beni o di quanto realizzato

Gli Ermellini hanno precisato che nel caso in cui l’abrogazione della norma incriminatrice dipenda, come nella specie, da una norma sopravvenuta, non può costituire elemento ostativo alla revoca della misura l’eventuale esecuzione della confisca, in quanto si può sempre disporre la restituzione dei beni illegittimamente acquisiti, ossia di quanto concretamente realizzato dall’esecuzione.

Lo Stato – ha concluso la Suprema corte – non può trattenere i beni qualora il titolo sulla base del quale ha acquisito i medesimi sia venuto meno a seguito della norma abrogratrice.

I giudici di legittimità, in definitiva, oltre all’annullamento del provvedimento di confisca hanno ordinato la restituzione, all’avente diritto, di quanto confiscato.

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