La ricevuta della domanda di sanatoria non vale per l’uscita e il rientro dello straniero

Pubblicato il 08 ottobre 2009 Il ministero del Lavoro, con nota protocollo 400/C/2009/12319, chiarisce che per uscire dal territorio nazionale e farvi rientro gli stranieri, al posto della ricevuta postale che attesta la presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, non possono esibire agli Uffici di Polizia di Frontiera la ricevuta rilasciata dal Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione attestante la presentazione telematica della domanda di emersione del lavoro irregolare di “colf" e "badanti".

Infatti, la posizione del cittadino straniero da regolarizzare non è assimilabile, fino al completamento delle procedure di emersione, a quella di chi è entrato in Italia regolarmente munito di visto di ingresso per lavoro oppure è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.

Più precisamente si spiega che a differenza della ricevuta rilasciata dalla società Poste Italiane quella rilasciata a seguito della domanda di emersione non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy