La richiesta di riesame richiede la firma autenticata

Pubblicato il 14 dicembre 2009

Non può essere considerata ammissibile l’impugnazione, contenente la richiesta di riesame di una misura cautelare personale, avanzata mediante telegramma dettato dal difensore per telefono, mancando il requisito formale della sottoscrizione autenticata.

Lo afferma la prima sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 44660 del 27 novembre 2009 osservando come la modalità suddetta non possa “garantire la certezza in ordine all’autenticità della provenienza e all’identità dell’impugnante”. La Corte richiama, in merito, il principio per il quale anche per il difensore la sottoscrizione dell’atto con cui propone impugnazione è un requisito formale, richiesto a pena di inammissibilità, dell’atto a cui non può surrogare il telegramma dettato telefonicamente. Anche con riferimento alle modalità ammissibili di presentazione delle istanze, ossia l’invio per posta del telegramma, si richiede di riportare sul telegramma la formula dell’autenticazione della firma.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Omaggi di fine anno, regole fiscali per le imprese

27/11/2025

Scadenze fiscali dicembre 2025: acconti, imposte sostitutive, Web Tax

27/11/2025

CCNL Telecomunicazioni - Ipotesi di accordo dell'11/11/2025

27/11/2025

Rivalutazione TFR: per l'imposta sostitutiva, acconto entro il 16 dicembre

27/11/2025

DDL Semplificazioni è legge: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

27/11/2025

Decreto flussi migratori: via libera definitivo. Le novità introdotte

27/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy