La rilevanza considera le note di variazione

Pubblicato il 28 ottobre 2011 Ai fini dello spesometro, per determinare la rilevanza o meno delle operazioni Iva (importo non inferiore a 3mila euro) da segnalare, è necessario considerare le note di debito e credito, come chiarito nella pregressa circolare 24/E/2011. A ribadire e spiegare l’obbligo, una delle risposte ai quesiti sul tema diffuse dall’Agenzia il 24 ottobre 2011.

In sostanza, si conferma che le operazioni devono essere comunicate al netto di eventuali note di variazione.

Pertanto:

- se l'importo dell'operazione supera i 3mila euro ma scende al di sotto della soglia per effetto della nota in diminuzione, non c’è obbligo di comunicazione;

- se l'importo dell'operazione è inferiore ai 3mila euro ma arriva a superare la soglia con la nota in aumento, l’obbligo sussiste.

In merito, viene anche chiarito che i record di dettaglio 4 e 5 del tracciato – dai quali sono stati eliminati i campi “imponibile della fattura da rettificare” e “IVA della fattura da rettificare” - riguardano solo le note di variazione relative a operazioni già comunicate e non effettuate nello stesso anno in cui viene emessa/ricevuta la nota di variazione. Infatti, gli imponibili originari delle fatture non trasmesse, poiché sotto soglia, non sono rilevanti. Così, una fattura del 2011 per un’operazione sottosoglia non rileva per la comunicazione del 30 aprile 2012, ma se per effetto di una nota in aumento nel 2012 l'operazione supera il limite, nel 2013 per l’anno 2012 dovrà essere segnalato l’importo che supera la soglia.

APPROFONDIMENTO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy