La rottura del fidanzamento senza giusto motivo non è condotta illecita

Pubblicato il 24 maggio 2010 La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’appello che, ai sensi dell’art. 81 del codice civile, aveva affermato esistere l’obbligo del fidanzato a risarcire il danno derivate dalla rottura della promessa di matrimonio, senza fornire adeguato motivo.

Ma la sentenza n. 9052 del 2010 della Corte di cassazione ha anche osservato che sciogliere una promessa di matrimonio fa parte del diritto fondamentale di libertà che ogni individuo ha di contrarre o meno matrimonio: pertanto la rottura ingiustificata del fidanzamento non può essere classificata una condotta antigiuridica. Inoltre la promessa di matrimonio non rientra tra i contratti e non costituisce un vincolo giuridico tra le parti.

Però qualora il recesso avvenga senza giustificato motivo ne consegue l’obbligo del promittente di risarcire il danno cagionato all’altra parte.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Formazione, Cassazionisti e spese di ricovero: bandi Cassa Forense in scadenza

16/01/2026

CIGS, NASpI e congedi parentali: prime istruzioni INPS per il 2026

16/01/2026

Nuovo bonus mamme: domanda integrativa e rielaborazione INPS

16/01/2026

Modello IVA 2026: approvazione, struttura e principali novità

16/01/2026

Codatorialità e licenziamento: rileva l’organico complessivo

16/01/2026

Fondoprofessioni: fino a 20.000 euro per piani formativi monoaziendali

16/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy