La seconda autorimessa della prima casa sconta l’aliquota intermedia

Pubblicato il 06 ottobre 2010

Con la risoluzione n. 94 del 5 ottobre 2010, l’agenzia delle Entrate fornisce una consulenza giuridica sull’aliquota Iva da applicare, nell’ambito di una compravendita, ad un secondo garage (autorimessa con categoria catastale C6) di pertinenza di una casa con requisiti di prima abitazione.

Si ricorda che i fabbricati strumentali per natura, che costituiscono pertinenze di immobili abitativi, acquistano per attrazione la natura di immobili abitativi.

La norma di riferimento è il comma 3, della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur (testo unico dell’imposta di registro), che prevede l’estensione delle agevolazioni prima casa alle pertinenze dell’immobile abitativo, acquistato in regime agevolato, purché le stesse siano classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e “limitatamente” ad una sola pertinenza per ciascuna categoria.

L’Agenzia chiarisce che alla seconda autorimessa:

- non è possibile applicare l’aliquota del 4%, riservata ad una sola pertinenza della prima casa per ciascuna categoria;

- non è applicabile la ordinaria del 20%, a cui sono sottoposti gli immobili strumentali per natura non pertinenziali ad un’abitazione principale.

Pertanto, dovendo essere trattata come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa, ma pur sempre di pertinenza di un’abitazione, alla cessione deve essere applicata l’aliquota agevolata del 10% (ex n. 127 - undecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972), riservata alle vendite di immobili abitativi, parcheggi realizzati in base alla legge Tognoli e fabbricati ristrutturati e ceduti dalla stessa impresa che ha svolto i lavori.

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