La segretezza della fonte del giornalista è essenziale

Pubblicato il 17 dicembre 2009
La Corte Europea per i diritti dell'uomo, con sentenza depositata il 15 dicembre 2009, ha accolto il ricorso presentato da quattro quotidiani britannici, il Financial Times, l'Independent, il Guardian ed il Times, contro la decisione con cui l'High Court inglese aveva imposto loro di consegnare dei documenti con i quali si sarebbero potute identificare le fonti che avevano diffuso la notizia di un piano di fusione societario. I giornalisti delle testate, in particolare, informati da una fonte anonima che aveva fornito loro un documento riservato, avevano pubblicato degli articoli su un'operazione che coinvolgeva una società belga. Quest'ultima, per riuscire ad identificare la fonte, si era rivolta al tribunale britannico il quale aveva ritenuto prevalenti gli interessi societari rispetto alla libertà di stampa.

 Di opposto parere i giudici europei secondo cui, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, è indispensabile ed essenziale, per i giornalisti e per la libertà di stampa, la tutela della segretezza delle fonti. Nel caso esaminato – precisa inoltre la Corte – i giornalisti si erano mossi nel completo rispetto delle proprie norme deontologiche in quanto prima di procedere alla pubblicazione dei pezzi, avevano comunque contattato la società.
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