La sentenza di modifica delle condizioni di separazione non è immediatamente esecutiva

Pubblicato il 28 aprile 2011 Con la sentenza n. 9373 del 27 aprile 2011, la Prima sezione civile di Cassazione ha spiegato che i provvedimenti con cui vengono disposte modifiche alle condizioni di separazione e di divorzio non sono immediatamente esecutivi, non potendo, da soli, dare avvio al pignoramento senza l'apposizione di una clausola di esecutorietà.

Certo” - continua la Corte - “di fronte alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado, tale carattere appare una sorta di residuo affatto eccezionale, in una materia come quella familiare che richiede tempestività e snellezza operativa”. Tuttavia spetterebbe al legislatore intervenire in merito in quanto anche i Giudici della Consulta potrebbero solo “richiamare la scelta discrezionale del legislatore di attribuire ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, le forme di quelli in camera di consiglio”.

Nel dettaglio, la Suprema corte ha respinto il ricorso avanzato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l'opposizione avanzata dall'ex marito della stessa nei confronti del pignoramento attivato da quest'ultima sulla base della sentenza che aveva modificato le statuizioni sull'assegno di mantenimento. L'uomo aveva in particolare lamentato l'insussistenza di un titolo esecutivo per agire.
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