La sequenza donazione-vendita può celare uno scopo elusivo

Pubblicato il 28 novembre 2013 La Cassazione, con la sentenza n. 25671 depositata il 15 novembre 2013, ha rigettato il ricorso presentato da una contribuente contro il provvedimento con cui i giudici di merito avevano confermato l'avviso di accertamento di recupero a tassazione di una plusvalenza conseguente alla vendita di un terreno edificabile; in particolare, l'Ufficio finanziario aveva promosso l'accertamento tributario avendo attribuito carattere elusivo alla donazione del terreno che la contribuente aveva disposto in favore dei figli pochi giorni prima della vendita, successivamente effettuata da questi ultimi, ritenuti soggetti fittiziamente interposti.

La Suprema corte di legittimità ha aderito alle argomentazioni rese nel testo della sentenza impugnata, dove, in modo definito “esauriente e privo di vizi logico-giuridici”, era stata accertata la sussistenza di “copiosi elementi di fatto” - quali, ad esempio, le trattative intervenute tra la contribuente e la società acquirente per la vendita del terreno già prima della donazione, la vicinanza temporale dei due atti di donazione e vendita - indubbiamente idonei a costituire presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, “tali da far ritenere provata la finalità elusiva del complessivo, artificioso, meccanismo negoziale adottato”.

Ed infatti – ha concluso la Corte - “il carattere reale, e non simulato, dell'operazione di vendita e l'effettiva percezione del prezzo da parte dei venditori-donatari, non sono sufficienti ad escludere lo scopo elusivo dell'intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita”.
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