La Snc diventa impresa individuale dopo lo scioglimento

Pubblicato il 14 febbraio 2015 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 496 del 14 gennaio 2015 - nel caso di nascita di un'impresa individuale a seguito di trasferimento del patrimonio di una società collettiva, non è preclusa la dichiarazione del fallimento della società medesima entro un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.

Quando si tratta di società di persone - ha precisato, altresì, la Suprema corte - l'attesa semestrale dell'eventuale ricostituzione della pluralità dei soci nell'ipotesi in cui quest'ultima sia venuta meno, può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l'attività come impresa individuale.

Una vicenda come quella descritta, tuttavia, non integra una trasformazione di una società da un tipo ad un altro nel senso tecnico di cui all'articolo 2498 del Codice civile, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e giuridica per natura, e non solo per forma.

E questa trasformazione “atipica” è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa e si conclude con l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa.
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