La sospensione del rimborso deve essere formalmente motivata e notificata all'interessato

Pubblicato il 12 novembre 2011 Con sentenza n. 23601 depositata l'11 novembre 2011, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Fisco avverso la decisione con cui i giudici di merito, in considerazione della pendenza di un contenzioso, avevano ritenuto illegittima la sospensione del rimborso del credito vantato da un contribuente disposta dall'Ufficio senza un formale provvedimento motivato e senza una legale notifica.

Tale lettura – sottolinea la Corte - trova riscontro nella previsione contenuta nell'articolo 23 del Decreto legislativo n. 472/1997 ai sensi della quale il pagamento di un credito vantato nei confronti dell'amministrazione può essere sospeso solo se l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo, sia stato portato legalmente a conoscenza dell'interessato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy