La valutazione rischi non contempla il mobbing

Pubblicato il 09 novembre 2009 L’articolo 28 del Dlgs 81/08 – TU sicurezza nei luoghi di lavoro – stabilisce che il documento di valutazione rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004”. In tale valutazione, anche se è una rilevante fonte di stress lavoro-correlato, non viene considerato il mobbing (violenza psicologica sul luogo di lavoro, adottata con continuità e sistematicità dal datore di lavoro e dai colleghi con l'intento di emarginare la "vittima"), che ricade nell’ambito del Codice civile: l’art. 2087 (tutela delle condizioni di lavoro) dispone che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Pertanto, anche se il fenomeno mobbing è in espansione nei luoghi di lavoro, non è possibile un’equiparazione con lo stress lavoro-correlato, inquadrato in modo più puntuale con definizioni e ambiti precisi. Infatti il lavoratore mobbizzato ha la tutela della personalità morale, sotto l’egida del Codice civile. Anche la distinzione tra mobbing e molestie sessuali non ha ancora trovato chiarezza. È frequente che le molestie sessuali vengano fatte ricadere nelle situazioni di mobbing quando sussista il requisito di sistematicità.
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