L’accertamento può non richiedere elementi gravi, precisi e concordanti

Pubblicato il 11 luglio 2011 Saranno attuate già a partire da Unico 2011 (per le violazioni commesse dal 6 luglio) le disposizioni recate dalla Manovra  - Dl 98/2011 - circa l’accertamento e le sanzioni da studi di settore.

Nelle mire del Fisco l’infedeltà della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi. Si stabilisce che per i redditi d'impresa o di lavoro autonomo l'Ufficio può procedere alla rettifica nel caso venga rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

Dunque, la manovra introduce l’accertamento induttivo puro, applicabile ove siano messi in atto comportamenti che facciano ipotizzare una pericolosità fiscale del contribuente basata su presunzioni non necessariamente con requisiti gravi, precisi e concordanti. Si ricorda che gli studi (presunzioni semplici, ossia dati di comune ragionamento) possono supportare l’accertamento induttivo ma non quello analitico presuntivo.

La pecca è che il sistema non distinguerà tra chi ha colpevolmente aggiustato i dati richiesti dagli studi per rientrare nelle risultanze di Gerico e chi è incappato accidentalmente in un semplice errore di indicazione.

La stretta della manovra, circa gli studi di settore, si fa sentire anche sulla franchigia per il contribuente: basterà ai verificatori uno scostamento del reddito dichiarato del 10% rispetto alle risultanze di Gerico.

Altra misura che allarga il campo d’azione degli accertatori è quella che prevede la possibilità di accertare senza dover spiegare le motivazioni per cui l’Ufficio opera nei confronti dei soggetti congrui ma non coerenti.
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