L'accertamento tardivo è nullo senza la prova dell'impossibilità del rispetto dei tempi

Pubblicato il 13 febbraio 2014 Con la sentenza n. 3142 depositata il 12 febbraio 2014, la Corte di cassazione si è occupata della vicenda di un contribuente che si era opposto ad un avviso di accertamento a lui notificato eccependone la nullità per violazione del termine sancito all'articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000.

A fronte di questa doglianza, l'amministrazione finanziaria aveva allegato di non aver potuto rispettare il termine dilatorio, essendosi chiuse le operazioni di verifica in data successiva al sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento dell'imposta.

Ma questa giustificazione, in assenza della prova dell'oggettiva impossibilità di adempimento all'obbligo ex lege, non è stata ritenuta sufficiente dai giudici di legittimità. Ed infatti – si legge nel testo della decisione - grava sul Fisco l'onere di dimostrare che la imminente scadenza del termine di decadenza, che non ha, come nella specie, consentito di adempiere all'obbligo di legge, “sia dipesa da fatti o condotte a essa non imputabili a titolo di incuria, negligenza od inefficienza”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy