L'accordo con il Fisco non può essere cambiato

Pubblicato il 02 novembre 2010

Niente cambiamenti di rotta dopo la pace con il Fisco. Al contribuente che ha definito le pendenze con l'Amministrazione finanziaria attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi del decreto legislativo n. 218/1997, è inibito, successivamente, presentare istanza di rimborso per riavere quanto versato a titolo di adesione.

Lo ha chiaramente ribadito la Corte di cassazione, a mezzo di sentenza n. 20732 del 6 ottobre scorso, sottolineando come con il versamento della prima rata e la dazione di garanzia avviene il perfezionamento della definizione dell'accertamento. Successivamente la norma non ammette impugnazioni, modifiche od integrazioni dell'adesione.

Pertanto le somme versate, in misura ridotta, per aderire al concordato non possono essere oggetto di istanza di rimborso da parte del contribuente.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Indennità di disoccupazione: niente restituzione senza reintegra effettiva

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy