Assemblea sindacale su Gaza: il Tribunale di Palermo dichiara antisindacale la revoca

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Una recente decisione del Tribunale di Palermo chiarisce l’estensione del diritto di assemblea nei luoghi di lavoro, affermando la piena legittimità delle iniziative sindacali dedicate a temi internazionali e di rilevanza sociale quando coerenti con i valori costituzionali e con gli scopi statutari delle organizzazioni sindacali.

Tribunale Palermo: legittima l’assemblea sindacale su Gaza, revoca antisindacale

Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso decreto dell’11 novembre 2025 nell’ambito del procedimento R. G. n. 13840/25, promosso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, su ricorso di un sindacato.

Il sindacato aveva contestato la decisione del Dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo Statale di revocare un’assemblea sindacale avente come oggetto il tema “Occhi su Gaza: come fermare l’occupazione del territorio palestinese e sviluppare una vera cultura della pace”.

Oggetto del ricorso e motivi della contestazione sindacale

La revoca dell’assemblea sindacale e le motivazioni del Dirigente scolastico

Nel caso di specie, il Dirigente scolastico aveva revocato, mediante circolare, una precedente autorizzazione all’assemblea sindacale, sostenendo che il tema proposto non rientrasse nelle “materie di interesse sindacale e del lavoro” previste dall’art. 4, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 4 dicembre 2017 (CCNQ).

Tale disposizione richiama la disciplina dell’art. 20 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori).

Secondo il Dirigente, l’argomento dell’assemblea — incentrato sul conflitto israelo-palestinese — non presentava un collegamento diretto con tematiche sindacali o lavoristiche.

L'organizzazione sindacale aveva impugnato la decisione, ritenendo che la revoca limitasse in modo illegittimo il diritto di assemblea del personale scolastico.

Il tema dell’assemblea: “Occhi su Gaza”

L’assemblea, in particolare, aveva l’obiettivo di informare gli iscritti sulla situazione del territorio palestinese, sulle iniziative di cooperazione internazionale e sulla missione “Global Sumud Flotilla”, volta ad aprire un corridoio umanitario verso Gaza.

Inoltre, prevedeva un confronto sul vissuto dei lavoratori del settore istruzione operanti nei territori interessati dal conflitto.

Il sindacato ricorrente ha sostenuto che tali argomenti rientravano pienamente nei propri scopi statutari, volti a promuovere la pace, la solidarietà internazionale e la difesa dei diritti umani, elementi considerati parte integrante dell’attività sindacale, soprattutto nel settore dell’istruzione.

Il quadro normativo: diritto di assemblea e limiti del datore di lavoro

L’art. 20 Statuto dei Lavoratori: quando è legittima l’assemblea sindacale  

Il quadro normativo di riferimento si fonda sull’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, che garantisce ai lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di servizio per discutere materie di interesse sindacale e del lavoro.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che tale espressione deve essere interpretata in senso ampio, includendo non solo questioni contrattuali, ma anche temi che incidono sulla tutela collettiva e sui valori che il sindacato è chiamato a promuovere.

Art. 4, comma 2, CCNQ 4 dicembre 2017  

Il CCNQ del 4 dicembre 2017 conferma la stessa formulazione dell’articolo 20, ribadendo che l’oggetto delle assemblee non deve essere ristretto alle sole tematiche contrattuali o strettamente lavoristiche.

La lettura congiunta delle due norme attribuisce al sindacato un’ampia autonomia nel definire le tematiche di interesse per i lavoratori.

I valori costituzionali che legittimano l’assemblea su Gaza

Nel valutare la legittimità dell’assemblea sindacale proposta dal sindacato, il Tribunale di Palermo ha richiamato i principi costituzionali che orientano l’attività sindacale e, più in generale, la partecipazione dei lavoratori alla vita democratica.

In particolare, il Giudice ha evidenziato come gli argomenti indicati all’ordine del giorno fossero pienamente coerenti con l’art. 3, comma 2, della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Allo stesso modo, i temi dell’assemblea risultavano strettamente connessi ai principi sanciti dall’art. 11 della Costituzione, che ripudia la guerra e promuove la cooperazione e la pace tra le Nazioni, valori che assumono particolare rilievo nel contesto di un conflitto internazionale che coinvolge direttamente la tutela dei diritti fondamentali.

Le finalità statutarie del sindacato e la coerenza del tema trattato

Il Tribunale ha inoltre sottolineato la piena coerenza tra tali principi costituzionali e le finalità statutarie del sindacato ricorrente.

Lo Statuto dell’organizzazione sindacale attribuisce infatti un ruolo centrale alla pace, alla cooperazione internazionale e alla difesa della dignità umana.

Esso riconosce il ripudio della violenza e della guerra come elementi fondativi della propria identità, valorizza la conoscenza, la ricerca e l’insegnamento quali strumenti essenziali per la promozione di una cultura di pace e indica la solidarietà internazionale come obiettivo prioritario dell’azione sindacale.

Alla luce di tali previsioni, il Giudice del lavoro ha ritenuto evidente che il tema dell’assemblea — focalizzato sulla situazione a Gaza e sulle iniziative umanitarie in corso — si inserisse pienamente tra gli scopi riconosciuti dallo Statuto e costituisse, pertanto, una legittima materia di interesse sindacale.

La valutazione del Tribunale di Palermo  

L’interpretazione del Tribunale: quando un tema internazionale è sindacale

Nell’esaminare la condotta del Dirigente scolastico, il Tribunale di Palermo ha adottato un’interpretazione ampia della nozione di “materie di interesse sindacale”, ritenendo che essa non possa essere circoscritta alle sole rivendicazioni salariali, contrattuali o organizzative.

Secondo il Giudice, l’evoluzione del contesto sociale e internazionale impone di considerare come legittimamente riconducibili all’attività sindacale anche temi più ampi, quali la promozione della pace, la tutela dei diritti umani e la solidarietà verso altri lavoratori, anche se operanti in contesti geografici diversi.

Queste tematiche, soprattutto quando inserite in momenti storici caratterizzati da conflitti e tensioni globali, incidono direttamente sulla partecipazione consapevole dei lavoratori alla vita democratica e sulla loro capacità di comprendere fenomeni che influenzano il quadro economico, sociale e culturale in cui operano.

Collegamento tra i temi dell’assemblea e gli scopi statutari del sindacato  

Il Tribunale ha quindi rilevato che l’assemblea proposta dal sindacato era pienamente coerente con gli obiettivi statutari del sindacato, che si fondano sulla difesa della persona, sulla promozione della pace e sulla cooperazione internazionale.

Tali finalità non rappresentano elementi accessori dell’azione sindacale, ma costituiscono componenti essenziali della sua identità.

L’assemblea, in altri termini, non si discostava dall’ambito di intervento riconosciuto all'organizzazione sindacale, ma si inseriva perfettamente nei suoi scopi istituzionali e nella funzione di rappresentanza collettiva.

Riferimenti alla giurisprudenza

A sostegno di tale impostazione, il Giudice ha richiamato due importanti precedenti giurisprudenziali.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 290/1974 ha riconosciuto la legittimità anche delle forme di sciopero cosiddette “politiche” quando finalizzate alla tutela di valori costituzionali, confermando l’ampiezza del raggio d’azione dell’attività sindacale.

Inoltre, la decisione della Cassazione n. 13860/2019 ha stabilito che, anche se l’atto lesivo si è esaurito, il giudice può comunque ordinare la rimozione degli effetti del comportamento antisindacale, qualora esso sia idoneo a produrre conseguenze persistenti nel tempo.

Alla luce di tali principi, il Tribunale ha ritenuto che la revoca dell’assemblea costituisse una limitazione ingiustificata dell’esercizio delle libertà sindacali.

La decisione del Tribunale di Palermo sulla revoca dell’assemblea

Dichiarazione di antisindacalità della condotta  

Il Tribunale di Palermo, in definitiva, ha dichiarato la condotta del Dirigente scolastico come antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, poiché la revoca dell’assemblea ha limitato illegittimamente l’esercizio delle prerogative sindacali.

Ordine di cessazione del comportamento e rimozione degli effetti  

Il Giudice ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Dirigente scolastico di cessare immediatamente il comportamento illegittimo e di eliminare tutti gli effetti prodotti dalla circolare di revoca.

Compensazione delle spese di lite e motivazioni  

Considerata la novità della questione affrontata, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Rilievo della decisione nel sistema delle tutele sindacali

Il decreto del Tribunale di Palermo costituisce un importante riferimento per la tutela dei diritti sindacali nelle istituzioni scolastiche.

La decisione chiarisce che il diritto di assemblea non è circoscritto ai temi contrattuali, ma può riguardare anche questioni sociali e internazionali connesse ai valori costituzionali e agli scopi statutari del sindacato.

Il provvedimento conferma una visione ampia dell’attività sindacale, riconoscendone la legittimità anche quando si concentra su situazioni geopolitiche che incidono sulla dignità umana e sui diritti fondamentali dei lavoratori.

Il decreto, in breve

Sintesi del caso Il Dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo di Palermo ha revocato un’assemblea sindacale indetta sul tema della pace e della situazione a Gaza, ritenendolo non conforme alle materie di interesse sindacale. Il sindacato ha presentato ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori.
Questione dibattuta Se un’assemblea sindacale possa legittimamente trattare temi internazionali e di rilevanza sociale, quali la pace e la tutela dei diritti umani, in relazione alle previsioni dell’art. 20 Statuto dei Lavoratori e dell’art. 4 CCNQ 2017.
Soluzione del Tribunale Il Tribunale ha dichiarato antisindacale la condotta del Dirigente scolastico, ritenendo che l’assemblea rientrasse pienamente nelle finalità statutarie del sindacato e nei valori costituzionali. Ha ordinato la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti.
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