L'aggravante dell'ingente quantità non dipende da una soglia quantitativa prestabilita

Pubblicato il 29 marzo 2011 L'applicabilità dell'aggravante dell'ingente quantità nei reati di spaccio di stupefacenti non può essere desunta facendo riferimento ad una soglia quantitativa prestabilita ma va valutata, caso per caso, alla luce di tre precisi parametri quali, l'oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale, il grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta ed, infine, la possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l'elevatissimo numero di dosi ricavabili.

In particolare, il parametro a cui va dato particolare rilievo, certamente suscettibile di essere di volta in volta confrontato dal giudice di merito con la corrente realtà del mercato, è il valore ponderale, da considerare “in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione del grado di purezza, e, quindi, delle dosi singole aventi effetti stupefacenti, stabilendosi se esso possa dirsi di “eccezionale” dimensione rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino”.

E' quanto statuito dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 12404 depositata lo scorso 28 marzo 2011.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy