L'aggravante dell'ingente quantità non dipende da una soglia quantitativa prestabilita

Pubblicato il 29 marzo 2011 L'applicabilità dell'aggravante dell'ingente quantità nei reati di spaccio di stupefacenti non può essere desunta facendo riferimento ad una soglia quantitativa prestabilita ma va valutata, caso per caso, alla luce di tre precisi parametri quali, l'oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale, il grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta ed, infine, la possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l'elevatissimo numero di dosi ricavabili.

In particolare, il parametro a cui va dato particolare rilievo, certamente suscettibile di essere di volta in volta confrontato dal giudice di merito con la corrente realtà del mercato, è il valore ponderale, da considerare “in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione del grado di purezza, e, quindi, delle dosi singole aventi effetti stupefacenti, stabilendosi se esso possa dirsi di “eccezionale” dimensione rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino”.

E' quanto statuito dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 12404 depositata lo scorso 28 marzo 2011.
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