L’Anas è soggetto distinto dallo Stato: no all’esenzione delle tasse sull’esproprio

Pubblicato il 02 settembre 2009

Nella risoluzione n. 243 del 1° settembre 2009 l’agenzia delle Entrate rispondono all’Anas Spa che chiede se sia applicabile nei suoi confronti l’esenzione dall’imposta di registro prevista, relativamente agli atti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali, dall’articolo 57, comma 8, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 “se espropriante o acquirente è lo Stato”, nonché l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali stabilita dagli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, per le formalità e le volture “eseguite nell’interesse dello Stato”.

In merito, l’Agenzia spiega che non è possibile applicare il regime esentativo previsto a favore dello Stato ai decreti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di cessioni volontarie di immobili a suo favore, posti in essere dall’Anas Spa poiché si tratta di soggetto distinto dallo Stato, con una propria autonomia patrimoniale, gestionale e contabile.

Gioia Lupoi

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