L'appello notificato “direttamente” va depositato presso l'organo che ha pronunciato la sentenza

Pubblicato il 09 maggio 2010
Con ordinanza n. 43 depositata lo scorso 11 febbraio, la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con riferimento all'articolo 53, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 31 n. 546/1992, per come modificato dall'articolo 3-bis, comma 7 del Decreto legge 203/2005, nella parte in cui viene stabilito che, in materia di processo tributario, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. Secondo il giudice remittente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione importando una ingiustificata diversità di trattamento fra situazioni giuridiche eguali e/o omogenee.

Giudizio, questo, non condiviso dalla Corte costituzionale la quale ha spiegato come, con l'articolo censurato, il legislatore abbia inteso ridurre il rischio del rilascio di erronee attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado quando l'appello non sia stato notificato con l'ufficiale giudiziario, bensì direttamente dall'appellante, a norma dell'articolo 16 del Decreto legislativo 546/92. Tale previsione – conclude il Collegio – non mina i principi richiamati ma, in considerazione dell’individuata ratio di garantire uno spedito e corretto svolgimento del processo, “da un lato, risulta adeguata alla necessità di indurre l’appellante ad adempiere al richiesto onere di depositare copia dell’appello notificato «direttamente» e, dall’altro, consegue al mancato oggettivo assolvimento di tale onere, a nulla rilevando la volontà dell’appellante”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy