L’applicazione del cash accounting spiegata dalle Entrate

Pubblicato il 27 novembre 2012 Il cash accounting, il nuovo regime dell’Iva per cassa introdotto dall'art. 32-bis del dl n. 83/2012, sulle operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi a partire dal 1° dicembre 2012, è spiegato dalle Entrate con la circolare n. 44 del 26 novembre 2012.

Certo, sarebbe stato meglio che l’innalzamento a 2 milioni di euro del tetto comunitario dei 500mila euro di fatturato, per il limite all’accesso all’opzione, fosse preceduto dall’autorizzazione del comitato Iva dell'Ue, ma se il procedimento in tal senso, che è già iniziato, si concludesse negativamente non ci saranno sanzioni e interessi per i soggetti passivi, ma le aziende dovranno rimanere con le modalità ordinarie.

La circolare si sofferma nel dettaglio di tutti i casi in cui il regime speciale dell’Iva per cassa non è applicabile: operazioni soggette a regole specifiche (come, ad esempio, nel caso del regime monofase o di quello previsto per l’agricoltura e le attività connesse), operazioni effettuate nei confronti di privati o di altri soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni e, tra i privati, restano esclusi gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio d’impresa.

Il tetto del volume d’affari per l’esercizio dell’opzione, che si desume dal comportamento concludente del contribuente che dovrà comunicare la scelta nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha tenuto tale comportamento, comprende tutte le operazioni attive, anche quelle per le quali non è possibile applicare l’Iva per cassa. L’importo, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, non va ragguagliato all’anno stesso.

Nella circolare è precisato, tra le tante indicazioni, che sulle fatture emesse dovrà essere scritto che si tratta di operazione con “Iva per cassa” disciplinata dall’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83. Quanto al differimento della detrazione, essa può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo. L’opzione vincola per almeno tre anni, salvo le eccezioni già indicate, per tutte le operazioni attive e passive effettuate, a meno che, non si sfori il tetto del volume d’affari.

Anche se il vademecum dell’Agenzia è approfondito, si registra l’assenza di istruzioni sulla definizione delle fatture relative al sistema ordinario.
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